Domande di: Luca Franceschi (lette da Nives Zentilin)
Si ringrazia per l’ospitalità: la direzione del GrandHotel Trento (Link)
A) TERZO MANDATO / LEGGE PAT
1) PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ
Il Presidente della Consulta, Amoroso, ha dichiarato che riguardo il Terzo mandato per le Regioni a Statuto speciale la Corte non si è ancora pronunciata (ha bloccato la regione Campania):
a suo avviso si potrebbe ipotizzare una impugnazione da parte del Governo avanti la Corte costituzionale riguardo la Legge della Provincia autonoma di Trento (approvata a maggioranza il 9 aprile)?
2) REFERENDUM
Il segretario del Pd Trentino, Alessandro Dal Ri, ha ipotizzato l’indizione di un referendum per contestare nel merito l’approvazione della Legge sul Terzo mandato (definito “Ad personam”. Le condizioni tecnico-giuridiche per avvalersi di tale strumento di consultazione popolare -ce lo conferma- dovrebbero essere:
entro tre mesi dalla pubblicazione della Legge con richiesta di un 50mo degli elettori o di un quinto del Consiglio provinciale?
3) GOVERNO
Il Governo Meloni ha facoltà di presentare ricorso presso la Corte costituzionale:
entro quanto tempo?
4) RICORSO TAR
Dal punto di vista giuridico sarebbe possibile per le prossime amministrative che un candidato, anche in sede di presentazione delle liste elettorali, presentasse ricorso al Tar proprio riguardo il Terzo mandato? E quali conseguenze nel caso vi sarebbero in concreto?
2) REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
1) RIFORMA STATUTO
Il Ministro Calderoli ha avuto più interlocuzioni con il Presidente Kompatscher per la riforma dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige:
quali competenze dovrebbero essere “ripristinate”, dopo la giurisprudenza della Corte costituzionale che -dall’anno 2001- ha via via “livellato” ed “eroso” a favore di un bilanciamento con le regioni a Statuto ordinario?
2) ELEMENTI DI RIFORMA
Nel dettaglio, quali competenze -con ricadute concrete nel territorio- verranno attualizzate circa:
orsi e lupi / Commercio / Ambiente ed eco-sistema / Anni di residenza per il voto?
3) DIALOGO ROMA – TRENTO E BOLZANO
Le riforme dello Statuto saranno valutate sia dai consigli provinciali di Trento e Bolzano che dalle Commissioni dei Sei e dei Dodici:
quali prevede siano le aree di opportunità di intesa tra territorio e capitale?
STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE
ESTRATTO ARTICOLO 47
Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l’osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.
Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.
Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l’elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell’articolo 55.
Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale.
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GIANFRANCO POSTAL
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