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AUTORITÀ CONCORRENZA * COMUNE NAGO TORBOLE (TN): « ASSEGNAZIONE PLESSO SPORTIVO, OPERATORI LOCALIZZATI IN UNA CERTA AREA GEOGRAFICA A SCAPITO DI ALTRI »

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15.31 - lunedì 18 novembre 2019
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COMUNE DI NAGO TORBOLE (TN) – ASSEGNAZIONE PLESSO SPORTIVO. Provincia Autonoma di Trento Con riferimento alla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino pubblicata in b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 ottobre 2019, ha ritenuto opportuno svolgere, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito alle ricadute anticoncorrenziali della stessa per gli aspetti che seguono.

Nello specifico, rileva la disposizione prevista dall’art. 30 della citata legge e volta a disciplinare la gestione ordinaria degli impianti prevedendo che “Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l’uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse […]”.

In particolare, si evidenza come il criterio del radicamento territoriale, secondo il quale i soggettiche possono concorrere all’affidamento della gestione degli impianti debbano necessariamente avere sede nel territorio comunale ove sono ubicati gli impianti stessi, appare restrittivo della concorrenza nella misura in cui non favorisce la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati, ponendosi in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità1 la scelta di limitare la possibilità di partecipazione alla selezione per la gestione degli impianti ai soli soggetti con sede sul territorio costituisce un criterio preferenziale discriminatorio, in quanto favorisce gli operatori localizzati in una certa area geografica a scapito di altri senza che ciò possa ritenersi giustificabile in relazione al servizio richiesto.

L’Autorità ha rilevato inoltre che costituisce principio condiviso2 quello per cui il radicamento territoriale non può costituire un criterio che possa ragionevolmente incidere sulla prestazione richiesta, finendo per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta. Sotto tale profilo la norma presenta una portata anticoncorrenziale ponendosi in contrasto con i richiamati principi di parità di trattamento e di non discriminazione. In conclusione, il criterio selettivo previsto nella norma appare ingiustificatamente discriminatorio e non rispondente all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

 

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

 

1 Cfr., ex multis, la segnalazione del 25 gennaio 2017 Regione Friuli Venezia Giulia – Politiche Regionali Nel Settore Turistico E Dell’attrattività Del Territorio Regionale, AS1353 e le segnalazioni del 19 giugno 2014, AS1135 – previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali in materia di professioni turistiche, del 9 maggio 2012, AS948 – Comune di Roma – Disposizioni in materia del servizio di noleggio con conducente, del 14 luglio 2010, AS732 – Criteri di affidamento dei contributi per i fondi di garanzia fidi, e del 16 settembre 2009, AS615 – Provincia di Trento – Requisiti minimi per l’accreditamento delle imprese per le dichiarazioni ICEF ; il parere ex art. 22 della L. n. 287/90 del 25 gennaio 2012, AS914 – Bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle professioni turistiche; i pareri motivati ex art. 21-bis della legge n. 287/90 dell’11 febbraio 2015, AS1190 – CCIAA di PADOVA – Bando per i consorzi fidi per la partecipazione al fondo camerale, del 23 aprile 2013, AS1053 – Provincia di Bergamo – Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative.

2 Cfr. delibera Anac n. 1142 del 12 dicembre 2018, in cui si valuta che “in via generale i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche […] essendo tali disposizioni idonee a produrre un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali ai danni dei concorrenti non localizzati nel territorio”. Anche il Giudice Amministrativo si è espresso in tal senso valutando il criterio del radicamento costante nel territorio (al quale veniva attribuito un punteggio di 50 punti) in violazione del principio di non discriminazione e restrittivo del principio di concorrenza – Tar Veneto sent. n. 320/2018.

 

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