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DEGASPERI E MARINI (M5S) * RIFORMA CREDITO COOPERATIVO: « SE PARIGI VALE UNA MESSA, QUANTO VALGONO DUE POLTRONE? »

Scritto da
15.21 - martedì 15 gennaio 2019

Riforma Credito Cooperativo. Se Parigi vale una messa, quanto valgono due poltrone? Mentre tutti oggi ballano sui tavoli per un paio di effimere poltrone attribuite a due trentini nel cda di Cassa centrale banca (e ci mancherebbe altro, visto il peso e la storia del credito cooperativo trentino) non possiamo non rilevare come rimangano senza riscontro tutte le questioni che avevamo sollevato in solitaria esattamente un anno fa (http://www.filippodegasperi.it/credito-cooperativo-una-riforma-da-correggere/).

Il sistema del credito cooperativo trentino rischia nel brevissimo periodo di finire snaturato nei suoi rapporti con il territorio e nelle sue peculiarità quanto a partecipazione e democrazia.

Ora, tornati solitari dopo le promesse vuote di chi si era accodato, almeno sul fronte della vigilanza, che per previsione statutaria tocca oggi alla Provincia autonoma, ci aspettiamo che le iniziative siano immediate e decise per evitare che anche la mutualità (dopo diversi altri principi) finisca per fungere da tappezzeria.

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Filippo Degasperi Alex Marini

 

 

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Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

Credito Cooperativo: Quali iniziative della Provicia in tema di vigilanza?

In un intervento del 21 marzo 2016 intitolato “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria” Carmelo Barbagallo capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria di Bankitalia affermava:

“Nel nostro ordinamento, la cooperazione di credito gode di un doppio riconoscimento costituzionale. Come parte del più ampio movimento cooperativo, è protetta dall’articolo 45 che riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata”; nella sua funzione di intermediazione del risparmio e del credito, rientra nel particolare compito che l’articolo 47 assegna alla Repubblica di incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme e di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito.

Le banche in forma cooperativa sono soggette, pertanto, a uno statuto doppiamente speciale: l’esteso sistema di regole e controlli che circonda l’attività bancaria per finalità di tutela del risparmio e della stabilità finanziaria si intreccia con la specifica disciplina posta a salvaguardia della mutualità.”

Ora la riforma ha posto l’accento sulle problematiche relative alla stabilità finanziaria mentre sulla funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità nulla viene detto se non la conferma della necessità per ciascuna cassa rurale di operare prevalentemente con i soci e nella zona di appartenenza. Ora è noto che il richiamo a tali condizioni non serve a garantire il carattere di mutualità.

A tal proposito si può richiamare la Dichiarazione di identità e Carta dei valori e principi approvata nel Congresso del Centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale Manchester – Settembre 1995 che definisce una cooperativa come “un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”.

Tale società si deve basare “sui valori dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri”.

Vengono anche definiti una serie di principi quali linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori:

adesione libera e volontaria: questo principio non pare rispettato dalla riforma perché i soci non possono più uscire liberamente;

controllo democratico da parte dei soci: questo principio non pare rispettato dalla riforma dato che la capogruppo può intervenire e modificare le scelte effettuate per esempio in tema di amministratori;

partecipazione economica dei soci: i soci dovrebbero contribuire equamente al capitale delle proprie cooperative e controllarlo democraticamente;

autonomia ed indipendenza: le cooperative dovrebbero essere organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Il principio non pare rispettato dalla riforma in quanto le strategie e persino le modalità di erogazione del credito sono definite dalla capogruppo società per azioni;

educazione, formazione ed informazione: è un principio su cui nulla si dice;

cooperazione fra cooperative: il principio pare rispettato solo parzialmente in quanto prevale la subordinazione alla capogruppo società per azioni.

Collegate con il rispetto della funzione sociale e la mutualità prevalente vi sono, fra l’altro, le agevolazioni fiscali che hanno consentito nel corso del tempo l’accumulo di ingenti capitali sotto forma di riserve che dovrebbero essere a disposizione delle esigenze delle comunità locali.

Visto l’esito della riforma si arriva alla conclusione che per garantire il persistere dei requisiti di mutualità e tutelare le comunità locali è necessario attivare interventi determinati da parte del soggetto cui compete la vigilanza sulle cooperative, ovvero, dopo l’aggiornamento delle previsioni statutarie, la Provincia autonoma.

 

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Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere:

1. come si intende intervenire per adeguare la funzione di vigilanza sulle cooperative agli esiti della riforma;

2. come si intende intervenire per verificare il rispetto del principio di mutualità nella nuova articolazione del credito cooperativo;

3. se la vigilanza prevista dallo Statuto di autonomia e attribuita alla Provincia autonoma si estende anche alla capogruppo considerato che è quest’ultima a determinare le politiche delle banche di credito cooperativo associate.

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A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini

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