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CIA (AGIRE) * DDL – FORMAZIONE MEDICI SPECIALISTI: « INTRODURRE UN ARCO TEMPORALE DI 10 ANNI ENTRO IL QUALE SVOLGERE I 2 ANNI OBBLIGATORI DI COLLABORAZIONE »

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11.40 - venerdì 22 febbraio 2019

Formazione medica: disegno di legge di Claudio Cia (Agire per il Trentino) per introdurre un arco temporale di 10 anni, entro il quale svolgere i 2 anni obbligatori di collaborazione nel servizio sanitario provinciale. Il Consigliere provinciale Claudio Cia (Agire per il Trentino) ha depositato un disegno di legge (n.9/XVI) per modificare la legge sulla formazione di medici specialisti.

La legge provinciale n. 4 del 6 febbraio 1991 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico” propone come finalità una migliore qualificazione del servizio sanitario provinciale agevolando la formazione di medici specialisti.

Tra le misure previste dalla legge in esame per favorire l’accesso alla formazione specialistica dei medici, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università degli Stati membri dell’Unione europea risorse per il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica. Il finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano, per il beneficiario, l’obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni (art.4 comma 2). Il medico che, una volta conclusa la formazione, non adempie totalmente o parzialmente al predetto obbligo versa alla Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale.

La legge provinciale vincola quindi il finanziamento di tali contratti aggiuntivi all’obbligo che il medico beneficiario si assume, in sede di immatricolazione al primo anno di formazione, a collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo “fino a due anni”, una volta conseguito il diploma. Tale obbligo è stato previsto dal legislatore con l’obiettivo di poter avere medici professionisti qualificati e adeguatamente formati nelle strutture sanitarie del territorio provinciale.

Non risulta però chiaro se il periodo di collaborazione obbligatorio decorra dalla data del diploma o che altro. Tale incertezza è rimasta immutata nonostante la deliberazione 1564 del 26 luglio 2013 abbia approvato i criteri di applicazione della norma. L’interpretazione attualmente prevalente è quella che, in mancanza di altre indicazioni, il periodo “fino a due anni” sia da ritenersi “immediato”, quindi dalla data del diploma.

Tale situazione risulta estremamente limitante per i nostri specialisti, impedendo loro di acquisire competenze ulteriori e fondamentali per la propria carriera, frequentando ad esempio altre strutture più specializzate o periodi all’estero. Nonostante gli obiettivi del legislatore, tali previsioni normative ci portano di fatto ad assumere specialisti meno qualificati di quanto potrebbero potenzialmente esserlo, precludendo la possibilità di poter beneficiare delle loro qualità una volta formati completamente. Per i motivi sopra elencati, si propone una modifica della legge in questione, che mantenga sì l’obbligo di lavorare in Provincia di Trento, ma prevedendo un arco temporale entro il quale ciò dovrebbe svolgersi, nello specifico 10 anni. Inoltre si ritiene utile precisare meglio il periodo di collaborazione da svolgere, indicandone il limite minimo di “almeno due anni”.

Il presente ddl interviene quindi sul comma 2 dell’art. 4 della legge provinciale, in particolare:
introducendo un arco temporale che preveda che il periodo di collaborazione possa essere svolto “nel corso dei dieci anni successivi al conseguimento del relativo diploma”.
modificando il periodo di collaborazione obbligatoria prevista da un periodo “fino a due anni” a un periodo “di almeno due anni”;

 

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Cons. Claudio Cia

 

In allegato il testo completo del ddl e della relazione accompagnatoria.

 

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