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CASSE RURALI: FEDERCOOP, TAR ANNULLA SENTENZA AGCM NO SANZIONE 600 MILA EURO

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19.15 - giovedì 20 aprile 2017

(Fonte: Ufficio stampa Cooperazione trentina) – Il Tar del Lazio riconosce la correttezza della Federazione. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato per quasi 600 mila euro la Federazione per aver indicato un tasso di riferimento per i mutui limitando così il confronto competitivo tra le Rurali.

I giudici del Tar hanno condiviso la tesi della Federazione: le Casse Rurali operano a livello locale nei rispettivi comuni di riferimento e in regime di mutualità, quindi è improprio parlare di mercato concorrenziale.

Federcoop aveva elaborato uno strumento tecnico esclusivamente per esigenze contabili di trasparenza e coerenza del bilancio con i principi internazionali. La soddisfazione del presidente Mauro Fezzi e del direttore Alessandro Ceschi.

A distanza di poco più di un anno dall’emanazione del provvedimento, la Federazione vede riconosciuta dal Tar del Lazio a cui aveva opposto ricorso la propria lealtà e correttezza.

L’Antitrust infatti aveva irrogato una sanzione di 599.963 euro alla Federazione Trentina della Cooperazione “per aver indicato alle Casse un tasso di riferimento per i mutui limitando così il confronto competitivo nel mercato degli impieghi”.

In realtà la Federazione era intervenuta nelle sue funzioni di consulenza ed indirizzo, per dare a quelle Casse Rurali che l’hanno interpellata e alla loro software house un parere tecnico su come contabilizzare alcune fattispecie di tassi variabili, come impongono le regole contabili internazionali (i cosiddetti Ias).

La Federazione, dunque, aveva agito pienamente e con responsabilità il suo ruolo di assistenza e controllo previsto dallo statuto e dalla legge regionale. Nella sua difesa – rappresentata dallo Studio Clifford-Chance di Roma – la Federazione ha evidenziato che “le Casse Rurali devono operare secondo principi di localismo e mutualismo, in forza dei quali la possibilità che le stesse, localizzate in comuni diversi della provincia, operino in concorrenza tra di loro è estremamente ristretta e sostanzialmente limitata alle aree di sovrapposizione delle rispettive sfere di operatività”.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto che “le Cr-Bcc devono esercitare il credito prevalentemente nei confronti dei soci, e che il principio del localismo impone alle stesse di esercitare la loro attività all’interno di ben determinate zone di competenza territoriale. Quindi non è configurabile un unico mercato concorrenziale”.

Per questo motivo i giudici del Tar del Lazio – presidente Carmine Volpe – hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento sanzionatorio. “Una buona notizia – commenta il presidente Mauro Fezzi – che conferma la correttezza della azione della Federazione e fornisce una interpretazione chiara e trasparente anche sul ruolo delle federazioni in rapporto con i propri soci. Una chiarezza che mancava e che rappresenta un importante precedente in materia”.

“La sentenza restituisce serenità ai colleghi e colleghe impegnati ogni giorno nella consulenza e supporto alle nostre cooperative. Un pronunciamento che conferma il ruolo della Federazione anche come supporto operativo alle cooperative”, ha affermato il direttore Alessandro Ceschi.

 

 

 

In allegato il comunicato stampa:

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