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TAR – TRENTO * ORDINANZA RIMESSIONE: SOTTOPOSTA A CORTE COSTITUZIONALE LEGITTIMITÀ DIVIETO LAVORO CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA EX IMPERO AUSTRO UNGARICO CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA IURE SANGUINIS.

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09.41 - mercoledì 17 ottobre 2018

Con ordinanza 9 ottobre 2018, n. 211 il Trga di Trento ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto di svolgimento di attività lavorativa per un cittadino straniero discendente da cittadino appartenente all’ex impero austro ungarico in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis.

La questione riveste particolare importanza con riferimento a un’ipotesi per la quale l’ordinamento italiano prevede la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.

In particolare, l’ordinanza di rimessione rappresenta quanto segue:

Svolgimento di attività lavorativa da parte di stranieri – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis di cui alla legge n. 379 del 2000 – Non consente lo svolgimento di attività lavorativa e non è convertibile

I titoli di permesso di soggiorno consentono lo svolgimento di attività lavorativa solo se espressamente rilasciati a tale scopo o comunque se consentito dalla legge.

Sono previste, inoltre, specifiche ipotesi di conversione o estensione per altre tipologie di permessi di soggiorno.

Il permesso per attesa cittadinanza italiana iure sanguinis di cui alla legge n. 379 del 2000 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) non è contemplato da nessuna delle specifiche disposizioni dedicate alla specificazione dell’ambito delle attività consentite dai vari tipi di permesso di soggiorno, ovvero convertibili in una diversa fattispecie che preveda l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Pertanto, sulla base della legislazione attuale i soggetti di cui alla legge suddetta, titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, non sono abilitati a svolgere attività lavorativa.

Svolgimento di attività lavorativa da parte di stranieri – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e per attesa cittadinanza iure sanguinis – Disparità di trattamento – Contrarietà alla Costituzione e irragionevolezza

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (art. 11, comma 1, lett. c), del Dpr n. 394 del 1999) è rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi e quindi, lo svolgimento di attività lavorativa o è consentita da tale diverso permesso o è comunque possibile la conversione dello stesso in un’altra tipologia che la consenta.

Al contrario, per stranieri discendenti da persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero, la normativa speciale (art. 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 379) riconosce la cittadinanza italiana, senza subordinare tale riconoscimento al possesso di un diverso titolo di soggiorno. Ne deriva che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis, non contemplando l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, né la conversione in altra tipologia di permesso che preveda tale facoltà, concreta una immotivata diversità di trattamento tra soggetti in identica situazione, tale da far emergere dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione e per irragionevolezza, dato che alla situazione che il legislatore ha ritenuto evidentemente meritevole di speciale considerazione, quale quella dei discendenti degli ex appartenenti all’Impero austro-ungarico emigrati all’estero, è collegato un effetto deteriore, che consegna il richiedente all’impossibilità di lavorare.

 

 

 

 

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