(Fonte: Ufficio stampa Corte Costituzionale) – Bilancio e contabilità pubblica – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge di stabilità 2014] – Interventi in materia previdenziale – Trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo Inps – Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni.
Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo ai vitalizi previsti per coloro i quali hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – Previsto obbligo di versamento dei risparmi stessi all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.
In allegato il documento contenuto nel comunicato stampa.
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Foto: archivio Corte Costituzionale