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CONZATTI * RAPPRESENTANZA FEMMINILE: LE ELEZIONI DEL PROSSIMO 4 MARZO SARANNO UN BANCO DI PROVA DI ATTUALITÀ POLITICA PER I PARTITI

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13.50 - martedì 16 gennaio 2018

La questione della rappresentanza femminile alle elezioni del prossimo 4 marzo è un banco di prova di attualità politica per i partiti, in molti lo hanno sottolineato, e nel contempo è un preciso dovere normativo e statutario per quegli alcuni partiti che hanno ottenuto l’iscrizione al Registro nazionale, garantendo così comportamenti affini agli obiettivi di rigenerazione del tessuto politico, di democrazia interna e di trasparenza, che lo Stato si è dato (decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

Desidero in tal senso segnalare la normativa nazionale cui sono soggetti tutti i partiti iscritti al Registro nazionale e che si applica per la prima volta alle prossime elezioni politiche, in quanto in vigore dal 2014 relativamente alla “parità di accesso alle cariche elettive”.

L’iscrizione a tale Registro (http://www.parlamento.it/1063) assoggetta ciascun singolo partito a verifiche sul rispetto dei requisiti di democraticità e trasparenza interna per permettergli di beneficiare, di agevolazioni, tra le quali quella del 2 per mille.

Tra i principi da rispettare c’è da rispettare quello stabilito al comma 1 dell’articolo 9 del Dl 149/2013 “parità nell’accesso alle cariche elettive” e al comma 2 lettera f) dell’art. 3 “…l’obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione”.

Disattendere le previsioni normative, trasfuse per obbligo di legge anche negli statuti dei partiti, può comportare addirittura la decadenza dal Registro nazionale, posto che trattasi di requisito essenziale all’iscrizione (art 3 del Dl).

Lo scostamento dalla soglia prevista (pari almeno al 40%), a carico ogni partito iscritto, per il riequilibrio di genere, comporta una sanzione pecuniaria da commisurarsi rispetto allo scostamento stesso (art. 9 comma 2 del Dl).

Una norma questa che riguarda i partiti iscritti e che è certamente più stringente della normativa elettorale in vigore.

Quest’ultima, per gli uninominali, sembra infatti permettere “compensazioni coalizionali” mentre la norma sui partiti iscritti prevede che ciascun partito concorra al riequilibrio di genere.

Tale maggior rigore trova una sua ragionevolezza proprio perché si rivolge a quei partiti iscritti che si sono impegnati a rispettare precise regole di democraticità e trasparenza per poter accedere al Registro nazionale e quindi beneficiare delle devoluzioni (2 per mille) di tutti i cittadini italiani.

Ci si attende un comportamento conforme da parte dei partiti iscritti.

 

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Donatella Conzatti
Forum parità

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