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COMUNE DI VILLA LAGARINA (TN) * REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: STOP AI DRONI SU CENTRI ABITATI E AREE PROTETTE

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15.05 - mercoledì 9 maggio 2018

Regolamento di polizia urbana. Stop ai droni su centri abitati e aree protette. Il consiglio comunale dello scorso 18 aprile ha integrato per la seconda volta, da quando è stato adottato nel 2016, il regolamento comunale di polizia urbana. «Sono modifiche fisiologiche dato che l’obiettivo è di renderlo sempre più aderente ai reali bisogni che via via si manifestano applicandolo – spiega il vicesindaco Marco Vender, che ha presentato le modifiche approvate all’unanimità dall’aula – si tratta, infatti, di uno strumento che regola la vita della comunità e quindi per sua natura ha bisogno di essere costantemente aggiornato».

Accanto a una modifica tecnica riguardante la concessione da parte della giunta comunale dell’occupazione di suolo pubblico – d’ora in poi basterà un conchiuso invece di una deliberazione (comma 1 dell’articolo 4) – sono due le novità sostanziali introdotte.

La prima interessa il comma 5 dell’articolo 16 (trasporto di materiale di facile dispersione) che viene ampliato e detta norme precise oltre che per il trasporto anche riguardo la distribuzione delle deiezioni zootecniche: letami, liquami, effluenti di allevamento.

Nel dettaglio, la loro dispersione nelle zone agricole, come pratica agronomica, è ammessa con esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre (quale attenzione alla presenza turistica), oltre che dicembre e gennaio (quando il terreno è di norma gelato) e comunque nel rispetto delle normative europee, nazionali e provinciali vigenti. In particolare deve essere garantita la fascia di rispetto di 5 metri da qualunque corso d’acqua e di 2 metri dalla viabilità pubblica o aperta al pubblico. Tali distanze raddoppiano in caso di spargimento di liquami.

L’accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 giorni per un periodo massimo di 60 giorni. Le tecniche di distribuzione, infine, devono garantire: contenimento della formazione di aerosol verso zone abitate e vie pubbliche; uniformità di applicazione delle deiezioni; assenza di ruscellamenti. Le sanzioni amministrative vanno dai 75 ai 450 euro.

La seconda modifica introduce un ulteriore punto al primo comma dell’articolo 21 che detta “Norme di civile convivenza” col quale il Comune vieta – al fine del rispetto della privacy e della quiete pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente – il sorvolo con oggetti volanti radiocomandati di tutti i centri abitati, dei centri storici isolati, degli edifici aggregati e delle zone soggette a tutela ambientale.

Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente dalla giunta comunale, previa opportuna valutazione. Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro.

Si ricorda che il regolamento comunale di polizia urbana in vigore, un vero e proprio testo unico che ha riunito più singoli regolamenti, è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale il primo dicembre 2016 e successivamente aggiornato il 22 giugno 2017 e appunto, da ultimo, il 18 aprile 2018.

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