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LANCIO D'AGENZIA

COMUNE DI TRENTO * VIOLAZIONE ART 256 IN MATERIA DI AMBIENTE: FERMATO UN RIMORCHIO CARICO DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI

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16.35 - mercoledì 29 agosto 2018

Fermato un rimorchio carico di rifiuti non autorizzati. Lunedì scorso un accurato controllo sul territorio del nucleo motociclisti dei Servizi Esterni della polizia Locale di Trento – Monte Bondone, con la collaborazione del personale dell’ufficio del Nucleo operativo ambientale, ha portato all’accertamento di una violazione rispetto all’art 256 del Testo unico in materia di Ambiente prevista per “chiunque effettua una attività’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”.

 

Nella fattispecie è stato fermato un veicolo con un rimorchi carico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da un cantiere cittadino. Il trasporto era privo di autorizzazioni ed annoverava in particolare:

1. cavi elettrici;
2. parti di plafoniere industriali;
3. centraline elettriche;
4. quadri elettrici;
5. profili metallici;
6. profili in pvc;
7. faretti metallici privi di lampadina;
8. canalette in pvc bianco e in pvc nero di varie sezioni;
9. vari sacchi neri contenenti profili e rivestimenti elettrici metallici d’arredo;
10. un cassone metallico (m. 1xm. 1,5x m. 1 circa) contenete:
• canalette in pvc bianco e in pvc nero di varie sezioni;
• componentistica elettrica (interruttori ecc.);
• profili metallici;
• parti di plafoniere in pvc;
• quadri elettrici;
11. uno scatolone contenete componentistica elettrica e parti di plafoniere.

Il rimorchio usato per il trasporto è stato sottoposto a fermo amministrativo preventivo di 30 giorni commutabili in 12 mesi dall’Autorita Giudiziaria.

Si tratta di una violazione dell’art. 256 comma 1 lettera a) e comma 2 del Testo Unico in materia di Ambiente, che prevede che “Chiunque effettua una attività’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e’ punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

La norma prevede inoltre nel caso che “l’evento non abbia cagionato danno o pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” si possono impartire ai contravventori apposite prescrizioni finalizzate alla «regolarizzazione» della situazione di illiceità (art. 318 ter, comma 1). La prescrizione prevede le operazioni che i contravventori devono porre in atto per eliminare gli effetti dannosi o pericolosi della condotta,in particolare viene fissato un termine per la «regolarizzazione».

Nel contempo il procedimento penale conseguente viene “sospeso”. Se il trasgressore adempie esattamente alla prescrizione l’organo accertatore, verificato l’esatto adempimento «ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» (art. 318 quater, comma 2).

Quando, invece, alla verifica entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, risulta il suo inadempimento, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore. Il procedimento penale in questo caso si riavvia secondo il suo percorso ordinario.

 

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