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LANCIO D'AGENZIA

COMUNE DI ROVERETO * LIMITE MASSIMO DI ETÀ PREVISTO PER AMMISSIONE A CONCORSO DI 6 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE: L’UFFICIO GESTIONE PERSONALE E CONCORSI INTERVIENE, ” LA SCELTA OPERATA RISPONDE A PRECISE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONSULTATE E DI RIFERIMENTO “

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17.41 - giovedì 14 giugno 2018

• La previsione del bando di concorso per n. 6 posti di Agente di Polizia Municipale, che indica un limite massimo di età per l’ammissione al concorso stesso, deriva dall’art. 11 – 7° comma del vigente Regolamento Organico del personale dipendente, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 dd. 03/02/2004 e ss.mm.;

• tale articolo 11 – Requisiti generali e specifici per l’accesso”, prevede puntualmente che “La partecipazione alle procedure di reclutamento previste dal regolamento non è soggetta a limiti di età, salvo che per la partecipazione alle procedure per l’accesso alle seguenti figure di Agente di Polizia Municipale per la quale, tenuto conto della natura dei servizi e delle particolari mansioni che richiedono una specifica idoneità psico-fisica, in rapporto anche alla tutela di terzi, è richiesto il possesso di età non superiore a quaranta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; tale inciso è stato previsto con deliberazione del consiglio comunale fin dal 2004;

• già con il concorso pubblico per Agenti di Polizia Municipale del 2004, era stata pertanto inserita tale norma e così anche per i concorsi del 2006 e del 2009 per la stessa figura professionale;

• la possibilità di inserire un limite massimo di età per alcune figure professionale, deriva dalla L. 15/05/1997 n. 127: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, che all’art. 3, comma 6, recita: “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”;

• quindi, per il legislatore italiano, la regola è che i concorsi pubblici non prevedano limiti d’età, ma al tempo stesso riconosce la possibilità di stabilire, caso per caso, delle eccezioni. Un meccanismo che legittima, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di restringere l’accesso ad una selezione pubblica solo ai più giovani;

• in Italia, tra i casi in cui si ricorre spesso a questa “eccezione” delle limitazioni anagrafiche, confermata anche in sede europea, rientrano principalmente i concorsi nelle forze dell’ordine. Ad esempio, attualmente, per i Carabinieri i limiti vanno dai 17 ai 22 anni per gli ufficiali del ruolo normale dell’accademia (elevabile fino a 3 anni per chi presta servizio presso le Forze Armate); fino a 30 anni per gli allievi marescialli del ruolo ispettori (fino a 26 anni se si è civili); fino a 28 anni per allievi carabinieri (fino a 26 anni se si è civili). Per la Polizia di Stato si applicano i limiti fino a 32 anni per i commissari (invece non ci sono limiti per alcune categorie di appartenenti alla Polizia), dai 18 ai 32 anni per i vice ispettori (elevabile fino a 40 anni per chi appartiene già ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno); e dai 18 ai 30 anni per gli allievi agenti;

• l’orientamento attuale della giurisprudenza amministrativa italiana è per la conferma della legittimità dei limiti d’età nei concorsi delle forze dell’ordine sopra detti. Ad esempio, recentemente, i Tar si sono occupati del concorso a 320 posti da vice ispettori, bandito nel 2016, il quale come si è detto è limitato agli under 33. Nel ribadire la piena compatibilità all’ordinamento europeo di quel bando, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria degli appartenenti alle forze armate e dell’ordine. L’esplicazione dei compiti propri della qualifica di ispettore della Polizia di Stato, di carattere pratico-esecutivo, rende ragionevole e non discriminatoria la previsione di limiti anagrafici. Con tali motivazioni il Tar Lazio ha bocciato i numerosi ricorsi proposti da quanti, con più di 32 anni d’età, non hanno potuto partecipare al concorso da vice ispettore nella Polizia di Stato;

• la valutazione principale, sulla convenienza del ricorrere o meno, va quindi basata principalmente sul tipo di attività lavorativa che i futuri assunti svolgeranno, sui caratteri del rapporto lavorativo, ed infine sulle caratteristiche delle prove selettive previste. Ad esempio le mansioni di carattere esecutivo, essendo più gravose dal punto di vista fisico, possono giustificare la previsione di limiti d’età. Ovviamente tali limiti devono altresì essere ragionevoli e non sproporzionati;

• anche il diritto dell’Unione Europea si è occupato della questione, confermando di fatto la soluzione italiana. In sintesi sono consentite le disparità di accesso ai concorsi, basate sulla fissazione di un’età massima di assunzione, a patto che le stesse siano giustificate e proporzionate al tipo di lavoro per cui si concorre.
• In parole povere, la restrizione d’età non può essere arbitraria, ma deve essere legata alle caratteristiche dell’impiego per cui viene bandito il concorso. Tendenzialmente un lavoro pratico, di carattere esecutivo, giustifica simili limitazioni. Altro motivo giustificativo è la previsione di un “ragionevole” periodo minimo di lavoro prima del pensionamento. Le deroghe sull’età sono, ad ogni modo, affidate al prudente apprezzamento delle leggi nazionali;

• simili considerazioni valgono anche per i concorsi pubblici diversi da quelli nelle forze dell’ordine. Si prenda l’ipotesi dei coadiutori per la Banca d’Italia. In questo caso il regolamento interno di tale autorità amministrativa indipendente prevede tra i requisiti di assunzione un’età non superiore ai 40 anni. Tale limite è stato considerato legittimo dai giudici amministrativi, in considerazione sia delle particolari condizioni di formazione richieste per il lavoro di coadiutori, sia affinché si proceda alle assunzioni garantendo un ragionevole periodo minimo di lavoro, prima del pensionamento;

• da ultimo il T.A.R. Lazio, Roma, sez I ter, con sentenza n. 537 dd. 12 gennaio 2017 ha ribadito: “…… Ma alle medesime conclusioni è addivenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, anche nelle più recenti pronunce, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui le limitazioni fondate sul limite di età non contrastano con il diritto comunitario.
• Il Consiglio di Stato ha evidenziato, in primo luogo, che la Direttiva citata, all’art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, sicché i limiti di età contenuti nei bandi per il reclutamento nelle forze dell’ordine risultano pienamente compatibili con l’ordinamento comunitario (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3738 del 2016).
• Pertanto, nell’ambito del diritto nazionale, è consentito introdurre il limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle mansioni che connotano lo status di appartenente alle forze armate e dell’ordine.
• In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che ha chiarito che l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”).
• In particolare, con riferimento all’esplicazione dei compiti di istituto propri della qualifica di ispettore della Polizia di Stato, la fissazione di un limite massimo di età risulta ragionevole in relazione alla delicatezza dei compiti da svolgersi e, quindi, non può ritenersi discriminatoria”;

• anche il diritto dell’Unione Europea si è occupato della questione, confermando di fatto la soluzione italiana. In sintesi sono consentite le disparità di accesso ai concorsi, basate sulla fissazione di un’età massima di assunzione, a patto che le stesse siano giustificate e proporzionate al tipo di lavoro per cui si concorre;
• in parole povere, la restrizione d’età non può essere arbitraria, ma deve essere legata alle caratteristiche dell’impiego per cui viene bandito il concorso. Tendenzialmente un lavoro pratico, di carattere esecutivo, giustifica simili limitazioni. Altro motivo giustificativo è la previsione di un “ragionevole” periodo minimo di lavoro prima del pensionamento. Le deroghe sull’età sono, ad ogni modo, affidate al prudente apprezzamento delle leggi nazionali;
• la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, par. 2, dell’art. 4, par.1, e dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata proposta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione della Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età. La sentenza della Grande Camera, nel confermare l’assenza di profili di contrasto con la direttiva 2000/78/CE del limite correlato all’età anagrafica, presenta aspetti di novità in quanto si discosta dal precedente specifico rappresentato dalla sentenza del 13 novembre 2014 resa nel caso Vital Perez;
• la sentenza 15.11.2016 (causa n. C-258/15) infatti, della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione riguardante una controversia per un bando di concorso dei Paesi Baschi che prevedeva il limite massimo di età a 35 anni, ha ribadito: “….. ne consegue che una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che i candidati agli impieghi di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non devono aver compiuto 35 anni di età può, a condizione che il giudice di rinvio di accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulare e dai documenti prodotti dall’Accademia e di cui si è fatta menzione, essere considerata, da un lato, adeguata all’obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio di polizia di cui trattasi e, dall’altro, non eccedente quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo. Giacchè la differenza di trattamento basata sull’età che consegue da tale normativa non costituisce una discriminazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non è necessario esaminare se essa potrebbe essere giustificata in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della stessa direttiva. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione dichiarando che l’atr. 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che essa non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età…..”;
• Accesso all’impiego – concorsi e graduatorie – polizia – requisiti – età – legittimità
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.
• da ultimo si rappresenta che molti comuni italiani nei bandi di concorso per Agente di Polizia Municipale” prevedono dei limiti di età di 32, 36, 40 anni; vedasi concorso del comune di Novara del 2016 che prevedeva i 40 anni come limite massimo di età.

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