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LANCIO D'AGENZIA

CIA * TARIFFA RIFIUTI E APPLICAZIONE DELL’IVA: ​RIMANE LA CONFUSIONE, CONFERMATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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10.36 - mercoledì 28 febbraio 2018

Tariffa rifiuti e applicazione dell’Iva: ​rimane la confusione, confermata dalla Provincia. È arrivata la risposta all’interrogazione del consigliere ​provinciale Claudio Cia (Agire per il Trentino) che chiedeva se la Giunta provinciale non ritenesse di sollecitare il Governo nazionale affinché siano finalmente emanate delle direttive ufficiali chiarificatrici da parte del competente Ministero, in merito all’applicazione dell’Iva sulle tariffe rifiuti e agli obblighi degli enti fornitori di tali servizi.

A rispondere è l’Assessore Gilmozzi che riporta come «La ricostruzione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale ed interpretativo/applicativa operata nell’interrogazione appare completa e corretta, e se ne condividono i contenuti».

Cia infatti ripercorreva la storia della tariffa rifiuti, partendo dall’epoca in cui si chiamava Tia (Tariffa di igiene ambientale) e in bolletta veniva addebitata l’Iva, apparendo come una “tassa sulla tassa”.

All’epoca i contenziosi sono stati limitati, probabilmente per paura delle pratiche burocratiche, tutti però conclusi con il giudice che ha dato ragione ai cittadini e ordinato il rimborso. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, invece, la natura della Tia non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, ravvisa​ndo​ di conseguenza l’assoggettabilità all’Iva.

Questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza, che ne ha r​​​iconosciuto ​la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’Iva. La Corte costituzionale, con la sentenza 238 del 24 luglio 2009, ha ulteriormente riconosciuto la natura tributaria della Tia.

Ma la manovra correttiva dell’estate 2010 ha tentato di chiudere definitivamente la discussione con un atto di interpretazione: la natura della tariffa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 non è di natura tributaria, e pertanto è assoggettabile a Iva. Ma con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la Corte di cassazione ha nuovamente modificato l’interpretazione sulla natura giuridica della Tia, stabilendo che “Gli importi richiesti a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad Iva”.

Ne consegue pertanto un quadro giuridico notevolmente confuso, nel quale ciascun Comune si comporta diversamente in merito all’applicazione dell’Iva, che ha determinato anche appelli ai propri iscritti delle associazioni dei consumatori, al fine di promuovere class action nei confronti delle amministrazioni comunali, per il recupero dell’Iva indebitamente versata.

Il consigliere Cia ricostruiva anche la situazione in Trentino, dove dal 2013 si è passati alla “tariffa puntuale”, e la tesi di Dolomiti Energia e Dolomiti Ambiente è che trattandosi di una tariffa, cioè il corrispettivo per un servizio, l’Iva non solo sarebbe legittima, ma anche dovuta: la “tariffa puntuale” sarebbe infatti già in grado di determinare l’esatta corrispondenza tra l’effettiva utilizzazione del servizio e l’importo richiesto, e quindi nessuna rivendicazione degli utenti sarebbe legittima.

I dubbi di Cia sono però che «non basta il nome per definire una “tariffa”, che al momento di “puntuale” ha poco, essendo pagata sulla base di criteri presuntivi. Essa è infatti determinata da parametri astratti quali la superficie dell’immobile e il numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le cosiddette “misurazioni” del residuo, tramite il numero distribuito di sacchetti o tramite l’uso di microchip, si basano su un principio meramente forfettario».

Su questo il consigliere proponeva anche il caso di una recente causa contro Dolomiti Ambiente e Dolomiti Energia, per l’Iva non dovuta sulla tariffa rifiuti, con il Giudice di pace di Rovereto che, sancendo ancora una volta che l’Iva non è dovuta, ha imposto il risarcimento di una cifra variabile tra i 100 e i 200 euro a persona, accertando che «Non risulta in atti alcuna documentazione che attesti l’esistenza e l’effettivo utilizzo di sistemi di misurazione e pesatura dei rifiuti prodotti da ciascun utente, la cui attuale inesistenza può ritenersi dimostrata sulla base delle fatture prodotte in giudizio, che presentano importi pressoché identici a partire dal 2005 e sino al 2015».

​L’Assessore Gilmozzi, pur condividendo la ricostruzione, conferma che «la Provincia autonoma di Trento non è titolare di alcuna competenza in materia di applicazione o meno dell’Iva alle fattispecie imponibili previste dal legislatore statale, compresa anche la tariffa (o tassa) applicata ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, né può intervenire per definire le fattispecie stesse o dare interpretazione (e quindi neppure sulla sussistenza dei presupposti per definire in modo certo ed univoco come “tariffa” o come “tassa” l’entrata che qui rileva)».

In ogni caso «la Giunta provinciale – prosegue Gilmozzi – si pone costantemente, e continuerà a porsi, in atteggiamento di piena collaborazione con gli Enti ed i soggetti istituzionalmente preposti alla materia oggetto dell’interrogazione, sia a titolo di informazione ai Comuni, sia, laddove questo si verifichi, partecipando attivamente a momenti di approfondimento e di studio per la definizione di possibili soluzioni ad una vicenda ormai pluriennale e non ancora compiutamente risolta».

Cia chiedeva inoltre quali sono gli Enti locali che sul territorio provinciale non sono ancora organizzati per la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applicando un sistema presuntivo, e quali sono invece gli Enti locali in grado di attribuire la parte variabile della tariffa sulla base di misurazioni dirette del rifiuto conferito, e su questo l’Assessore riferisce che: «Il quarto aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti riporta, a pag. 141, l’elenco degli Enti gestori che sono dotati di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti raccolti, aggiornato al 2014».

Sul numero di utenze attualmente associate ad Enti fornitori del servizio di raccolta rifiuti, suddivise per Ente, l’Assessore risponde che «Il dato non è attualmente in disponibilità della struttura competente. E’ stata avviata una richiesta dei dati ai competenti Enti gestori della raccolta. Si stima di ottenere il quadro completo entro fine febbraio 2018».

Per quanto riguarda invece ​le spese relative alla raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio provinciale e quelle relative a sanzioni per smaltimento irregolare dei rifiuti urbani, ultima richiesta del consigliere Claudio Cia, l’Assessore si limita a riferire che «Considerato che il dato non può essere attribuito ad una utenza definita, gli Enti gestori della raccolta non tengono una contabilità specifica per questa voce in modo omogeneo e paragonabile l’uno con l’altro».

 

*

Claudio Cia

Consigliere

 

 

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