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AGRITUR: PAT, PER IL SETTORE IN CRESCITA REGOLE MODERNE E DINAMICHE

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10.59 - sabato 11 febbraio 2017

La Giunta provinciale ha approvato oggi le nuove regole per accompagnare la crescita degli agritur trentini, che hanno ormai raggiunto il numero di 470 (20 quelli nuovi finanziati quest’anno con il Psr) per circa 4.400 posti letto e quasi 7 mila posti a tavola. Si tratta di un aggiornamento della norma di attuazione della legge provinciale 10/2001 sulle Strade del vino e dei sapori per quanto riguarda solo la parte dedicata agli esercizi agrituristici che va nell’ottica dell’ammodernamento e della semplificazione ma anche sulla base dell’esperienza di un’attività di vigilanza che dal 2014 è stata resa più sistematica ed organizzata.

“L’intento – afferma l’assessore al turismo Michele Dallapiccola – è quello di favorire un miglior governo di questo dinamico settore che ha continuato a crescere anche in questi anni di crisi economica. Trattandosi di pubblici esercizi “in deroga” rispetto a quelli alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 9/2000, e che hanno facilitazioni sotto diversi aspetti, da quello fiscale a quello urbanistico, previdenziale e di marketing, rispetto agli altri pubblici esercizi, si rende necessario un attento ed adeguato presidio, a tutela sia dei consumatori che degli altri operatori economici”.

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Sotto sono descritti i contenuti delle modifiche al regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, relativo all’esercizio dell’attività agrituristica:

-negli agricampeggi, viene tolta la possibilità di allestire “strutture accessorie”, case mobili e prefabbricate, per prevenire i problemi di insediamento permanente createsi in molti campeggi;

-nell’ambito dei requisiti di connessione delle attività di somministrazione di pasti, si passa da 2 a 3 classi dimensionali e si adotta un criterio -di maggior flessibilità che favorisce l’ampiezza della gamma dei prodotti agricoli aziendali;

-si danno alcune precisazioni sulle modalità di tracciatura dei prodotti agricoli trentini se acquistati tramite soggetti commerciali o soggetto trasformatore;

-si dettano limiti e modalità operative alle attività di somministrazione svolte fuori sede;

-si amplia l’elenco dei prodotti alimentari che non rientrano nel calcolo della percentuale di prodotti aziendali e della percentuale di prodotti agricoli trentini;

-si riducono le restrizioni sul periodo minimo di apertura (sempre 90 giorni annui, ma anche frazionati) e sugli orari giornalieri di apertura;

-si dettano limiti e modalità operative sulle deroghe giornaliere (n° posti tavola, giornate di apertura settimanale, ecc.) rispetto ai contenuti della Scia;

-viene precisato che nei locali adibiti all’attività agrituristica non è consentito lo svolgimento di altre attività economiche (tranne quelle -consentite dalla stessa LP 10/2001), come peraltro già sostenuto in sede interpretativa;

-viene introdotto il temperamento del regime sanzionatorio per le violazioni formali, in particolare sugli obblighi espositivi;
-si dettano le disposizioni transitorie, fissando un congruo termine per conformare la Scia nei pochi casi in cui si rendesse necessario incrementare il fascicolo aziendale o ridurre i posti tavola.

 

Con successivi decreti si provvederà a dettare le norme di attuazione dei Capi II bis (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) – per le quali si attendono anche i decreti attuativi statali della legge 20 ottobre 2014, n. 50 – e III bis (Pescaturismo e ittiturismo), nonché ad aggiornare le disposizioni di attuazione del Capo III (Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori), già disciplinate con D.P.P. 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg

 

 

 

 

Foto: da comunicato stampa

 

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