News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

AGCOM – GARANTE CONCORRENZA MERCATO * PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – CONTRIBUTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI: « ALCUNI DEI CRITERI APPAIONO DISCRIMINATORI »

Scritto da
15.43 - lunedì 17 giugno 2019

As1588 – Provincia Autonoma di Trento – contributi pubblici per manifestazioni culturali.

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale del 15 febbraio 2019 n. 202 e ad alcune determinazioni dirigenziali adottate in data 4 marzo 2019, relative all’affidamento della gestione di manifestazioni culturali, sulla base dei “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, approvati con deliberazione della giunta provinciale del 17 maggio 2013, n. 913 e allegati alla legge 3 ottobre 2007, n. 15, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 aprile 2019, ha ritenuto opportuno svolgere, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito all’eventuale impatto sulla concorrenza delle modalità scelte per la stipula di convenzioni prodromiche all’erogazione di contribuzioni pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sin qui seguite da codesta Amministrazione.

In particolare, l’Autorità, pur apprezzando l’iniziativa di selezionare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i soggetti con i quali stipulare le suddette convenzioni, evidenza come alcuni dei criteri sulla base dei quali avviene la selezione appaiono discriminatori e restrittivi, nella misura in cui risultano suscettibili di impedire l’accesso al mercato di nuovi operatori.

Nello specifico appaiono dover essere oggetto di attenzione alcune previsioni contenuti agli articoli 13, 15, 17, 20 e 36 dei “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”, approvati con deliberazione della giunta provinciale del 17 maggio 2013, n. 913 e allegati alla legge 3 ottobre 2007, n. 15. Rileva, in questa sede, la richiesta di aver sostenuto negli ultimi anni dei costi medi, corrispondenti a determinate cifre, a seconda dell’attività svolta1.

Il subordinare la possibilità di accedere ad una contribuzione pubblica all’aver sopportato un determinato livello di costi appare criterio opinabile e discriminatorio, nella misura in cui – nelle ipotesi ove, come avviene nella maggior parte dei 1 Ai sensi dell’art. 13 il costo medio annuo è quantificato in: 300.000 euro per i festival; nel caso di festival di cinema il costo medio annuo non dovrà essere inferiore a euro 90.000; 400.000 euro per le attività di distribuzione; 100.000 euro per le manifestazioni di arti figurative; 50.000 euro per le attività concorsuali, di formazione di artisti e operatori del settore.

BOLLETTINO N. 24 DEL 17 GIUGNO 2019 24casi, le manifestazioni diano luogo a ricavi – potrebbero beneficiare della contribuzione soggetti meno efficienti che hanno certificato un maggior volume di costi rispetto a soggetti più efficienti. Oggetto di attenzione è altresì la previsione di cui all’art. 15, relativa all’assenza di scopo di lucro dei soggetti che possono partecipare alla selezione, in quanto tale previsione risulta suscettibile direstringere immotivatamente la possibilità di partecipazione alla gestione di manifestazioni e la conseguente erogazione di contributi pubblici, escludendo buona parte dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa, vale a dire tutti gli operatori economici potenzialmente interessati all’organizzazione delle manifestazioni che operano (anche) in vista di un fine di lucro.

La scelta di limitare la possibilità di partecipazione ai soli soggetti non profit non appare motivata da ragioni obiettive, nella misura in cui si tratta dell’affidamento dell’organizzazione di attività ricreative, che rivestono comunque natura di attività economica, per lo svolgimento delle quali è erogato un contributo pubblico. Altro aspetto che appare dover essere approfondito è quello relativo alla richiesta durata temporale della pregressa attività continuativamente svolta nel settore.

Le previsioni ci cui agli articoli 13, 15 e 17 individuano un arco temporale di svolgimento di attività in maniera continuativa particolarmente ampio – compreso tra i dieci e i cinquanta anni – che non appare proporzionale alle peculiarità del settore ma al contrario volto ad escludere dalla partecipazione alla selezione gli operatori presenti da meno tempo sul mercato di riferimento.

Si ricorda in proposito a quanto precede che, sulla base dell’orientamento costante dell’Autorità, confermato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, l’affidamento da parte di enti pubblici di servizi a soggetti privati deve essere improntato ai principi di trasparenza e non discriminazione che sono di norma assicurati attraverso l’affidamento a seguito di espletamento di procedure di selezione trasparenti ad evidenza pubblica, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

L’Autorità auspica, pertanto, una revisione della prassi attualmente seguita da codesta Amministrazione nella stipula delle Convenzioni prodromiche all’erogazione di contributi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni culturali, al fine di renderla coerente con i principi a tutela della concorrenza sopra richiamati.

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente, le determinazioni assunte con riguardo alla questione sopra prospettata. La presente segnalazione verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.

*

IL PRESIDENTE f.f.Gabriella Muscol

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.